Pignoramento degli autoveicoli

Pignoramento degli autoveicoli

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Tempi e modalità del pignoramento

Quando si parla di recupero crediti il tema del pignoramento del beni del debitore assume sicuramente un rilievo fondamentale.

L’art. 521-bis c.p.c. riguarda il pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; la norma è inserita nel capo II del titolo II del libro III.

Presupposto per procedere al pignoramento di un veicolo è l’esistenza di un titolo esecutivo ovvero una sentenza o un decreto ingiuntivo.

Il pignoramento: come si esegue

L’art. 521-bis c.p.c. statuisce che il pignoramento in questione si esegue mediante notifica al debitore e successiva trascrizione di un atto, nel quale devono indicarsi i veicoli che si intendono sottoporre ad esecuzione.

Con la notifica del pignoramento il debitore è reso custode dei beni e dei relativi accessori.

Egli deve consegnare i beni all’istituto vendite giudiziarie il quale, non appena ottiene la custodia dei beni, deve darne comunicazione al creditore a mezzo di messaggio PEC, nei casi in cui ciò sia possibile.

Decorso il termine di dieci giorni che la legge attribuisce al debitore per la consegna dei beni pignorati.

Gli organi di polizia che accertino la circolazione del bene pignorato ritirano la carta di circolazione e i documenti che comprovano la proprietà e l’uso dei beni pignorati.

Il veicolo deve essere consegnato dalla forza pubblica all’istituto vendite giudiziarie competente per territorio.

Eseguita l’ultima notifica, l’atto di pignoramento è consegnato dall’ufficiale giudiziario al creditore, il quale ha trenta giorni dalla comunicazione dell’istituto vendite giudiziarie per iscrivere a ruolo il pignoramento in cancelleria.

Detto termine è previsto dalla legge a pena di inefficacia del pignoramento.

L’art. 164-ter disp. att. c.p.c., poi, prevede l’obbligo del creditore di dichiarare al debitore e all’eventuale terzo che il pignoramento è divenuto inefficace. La dichiarazione deve essere notificata al debitore e al terzo, se c’è.

Inefficacia del pignoramento.

Ogni obbligo del debitore cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata entro il termine di legge, ossia trenta giorni.

La dichiarazione di inefficacia resa dal debitore consente la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Analoghi effetti produce la mancata iscrizione a ruolo del pignoramento. In sede di iscrizione a ruolo, da attuarsi con modalità telematiche, il legale del procedente deve attestare telematicamente la conformità del titolo esecutivo, del precetto, del verbale di pignoramento e della nota di trascrizione.

Tali copie conformi devono essere accompagnate dalla nota di iscrizione a ruolo, dopo di che, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione mobiliare.

Per i restanti profili di disciplina, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice in materia di pignoramento mobiliare.

Ciò da la possibilità al creditore a chiedere l’assegnazione del bene, ogni volta che esso abbia un valore risultante da listino di mercato.

E’ necessario anche depositare un certificato assenza privilegi, come previsto dall’art. 529, comma 3, c.p.c..

Gli effetti della nuova normativa.

L’innovazione legislativa consiste nelle modalità di attuazione del pignoramento, ossia mediante trascrizione dello stesso nei pubblici registri anziché mediante apprensione materiale dello stesso.

Con la nuova previsione di legge, invece, il bene viene garantito all’esecuzione, perché il pignoramento si trascrive nei pubblici registri, al pari di quello immobiliare.

Ma in ciò risiede il punto debole della novella: prima o poi, è necessario che il veicolo sia materialmente appreso ai fini dell’esecuzione mobiliare.

Inoltre ancorare l’apprensione del bene pignorato a un casuale controllo degli organi di polizia appare poco proficuo per assicurare la soggezione del veicolo alla procedura esecutiva.

Si pongono poi dei problemi nel caso in cui il debitore occulti la carta di circolazione del bene, perché nel qual caso, secondo il Ministero dei trasporti, se la duplicazione del documento non è possibile, occorre chiedere la duplicazione.

Curiosa anche la previsione legislativa che onera il creditore di comunicare al debitore e all’eventuale terzo la sopravvenuta inefficacia del pignoramento, addirittura mediante atto notificato.

La mancata effettuazione di tale incombente non viene presidiata dall’art. 164-ter disp. att. c.p.c. da alcuna sanzione per il creditore.

In sostanza, l’innovazione in questione non sembra aver apportato grandi benefici al ceto creditorio.

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