Sfratto per finita locazione requisiti e tempi
La procedura di sfratto per finita locazione può essere effettuata quando un contratto di locazione è giunto alla scadenza e il proprietario non intenda stipularne uno nuovo.
Tale caratteristica differenzia lo sfratto per finita locazione dallo sfratto per morosità in quanto in questo secondo caso vi è un problema di canoni insoluti e quindi di recupero crediti.
Lo sfratto per morosità e lo sfratto per finta locazione hanno in comune l’atto e la procedura con il quale si richiedono.
Primo presupposto per proporre una procedura di sfratto per finita locazione è la presenza di un contratto di locazione stipulato in forma scritta regolarmente registrato.
L’ufficio giudiziario inderogabilmente competente è il Tribunale del luogo in cui è situato l’immobile e non sono ammesse clausole di deroga della competenza.
La procedura si promuove con atto di citazione, tra la data della notifica e quella dell’udienza devono trascorrere almeno venti giorni liberi.
Nella citazione deve essere necessariamente inserito l’avvertimento all’intimato che in caso di comparizione o mancato opposizione il Giudice provvederà a convalidare lo sfratto.
Dopo la notifica dell’atto di citazione l’intimante deve iscrivere a ruolo la procedura presso il Tribunale che provvede a fissare l’udienza di convalida dello sfratto.
Nell’ambito della procedura di sfratto per finita locazione non può essere richiesto il termine di grazia.
Ottenuta la convalida dello sfratto il proprietario se l’inquilino non rilascerà spontaneamente l’immobile dovrà procedere ad esecuzione forzata richiedendo l’ausilio dell’ufficiale giudiziario.
Nel caso della locazione commerciale il proprietario che intima all’inquilino lo sfratto, ai sensi dell’art. 34 della legge 392/1978, sarà tenuto a riconoscere allo stesso un’indennità per la perdita dell’avviamento pari a 18 mensilità che diventano 21 nel caso di attività alberghiere.