Il contratto di trasporto è il contratto con cui il vettore si impegna a trasportare persone o cose da un luogo ad un altro.
Il contratto di trasporto è regolato dall’art. 1687 c.c. e seguenti.
Nel caso del trasporto oneroso come corrispettivo della prestazione il trasportatore avrà diritto a ricevere un compenso.
In materia di prescrizione nel contratto di trasporto la tematica di applicazione più frequente riguarda l’estinguersi del diritto di credito del vettore a seguito dell’esecuzione della prestazione.
Durata della prescrizione
La prescrizione in materia di trasporto è regolata dall’art. 2951 c.c. ed è particolarmente breve.
Il credito del trasportatore per la prestazione effettuata in ambito nazionale si prescrive nel termine di un anno.
Questo implica che trascorso un anno non sarà più possibile avviare un azione di recupero crediti.
Il periodo che intercorre dalla data di ricezione della merce o del servizio fino alla prescrizione però diventa di 18 mesi, se il trasporto ha inizio oppure fine fuori dai territori europei.
I tempi brevi della prescrizione impongono al trasportatore di attivarsi tempestivamente per il recupero crediti quantomeno in via stragiudiziale.
Maturare della prescrizione in materia di trasporto
La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata svolta la prestazione oppure nel momento in cui la persona è arrivata a destinazione.
Nel caso in cui il trasportate invii una richiesta formale di pagamento della propria prestazione il periodo di prescrizione si interrompe e dal giorno successivo alla ricezione della richiesta di pagamento inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione.
Nel caso in cui il vettore richieda e ottenga un decreto ingiuntivo la prescrizione del credito non avrà più durata annuale ma decennale.
In caso di dubbi circa i termini di decorrenza del termine è sempre meglio chiedere consiglio ad un esperto del settore recupero crediti per calcolare termini di estinzione del diritto di credito.