Mobili estranei all’esecuzione

esecuzione

Esecuzione mobiliare, come muoversi? L’articolo 609 cpc enuncia che, se ci sono beni mobili che non debbono essere consegnati, l’ufficiale giudiziario ordinerà alla parte che rilascia di rimuoverli. Generalmente i tempi entro cui devono essere consegnati è di 15-30 giorni.

La citazione viene iscritta nel registro del tribunale. Altrimenti, se la parte di cui si chiede l’allontanamento non è presente, viene notificato un atto a spese della parte richiedente.

L’esecuzione mobiliare deve essere effettuata entro il termine stabilito. Trascorso tale termine l’ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte richiedente, determina il valore di realizzo stimato dei beni. Compito dell’ufficiale giudiziario inoltre è quello di indicare le spese di deposito e di rimozione stimate in conformità all’articolo 518, paragrafo 1.

L’articolo 609 in caso di pignoramento mobiliare

Se si ritiene che il valore dei beni sia superiore al costo della loro conservazione e rimozione, si coinvolgerà una nuova figura. L’ufficiale giudiziario infatti nomina un custode a spese della parte richiedente e gli ordina di spostare i beni in un altro luogo.

Il custode è nominato in conformità alla sezione 559. Cosa succede in assenza di domanda e di pagamento anticipato delle spese? Qualora l’utilità del tentativo di vendita di cui all’articolo 5 non è chiara, il bene sarà considerato abbandonato. In questo caso il cancelliere del tribunale ne ordinerà lo smaltimento o la distruzione senza la richiesta del ricorrente.

Qualora vengano rinvenuti documenti relativi all’esercizio di un’attività commerciale o di un’attività ufficiale che non sono stati sequestrati ai sensi del paragrafo 1, essi sono conservati per due anni dall’attore o, se l’attore ha pagato le spese, da un custode nominato dall’ufficiale giudiziario.

Se la domanda e le spese non sono state pagate in anticipo, le disposizioni dell’ultima frase del paragrafo 2 si applicano mutatis mutandis. Lo stesso vale se il periodo di due anni di cui al presente paragrafo è scaduto per il richiedente o il tutore.

Quando chiedere l’esecuzione

Se il termine indicato nell’avviso ai sensi del paragrafo 1 è scaduto, la persona a cui appartiene l’immobile può chiedere al giudice dell’esecuzione di rilasciarlo prima che l’immobile venga venduto, alienato o perso ai sensi della seconda frase del paragrafo 2.

Il giudice si pronuncerà e, se la richiesta viene accolta, ordinerà la riconsegna, previo pagamento delle spese e dei diritti di custodia e rimozione.

Il tutore dovrà seguire la procedura di rilascio stabilita dal magistrato e assicurarsi che i beni mobili pignorati siano venduti secondo le modalità previste per la vendita di tali beni e non all’asta.

L’articolo 530 e seguenti del Codice di procedura civile si applica mutatis mutandis. I proventi saranno utilizzati per coprire i costi e le tariffe per il deposito, la rimozione e la vendita, come stabilito dal giudice di pace per il rilascio.

A meno che il bene non appartenga a una persona diversa da quella da liberare, l’eccedenza sarà utilizzata per pagare le spese di esecuzione recuperate ai sensi dell’articolo 611.

Se la vendita non avviene entro il termine stabilito dal giudice dell’esecuzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 2, seconda frase.

Se i beni sono stati pignorati o sequestrati nel corso di una vendita giudiziaria, la vendita giudiziaria deve notificare immediatamente al giudice dell’esecuzione il pignoramento o il sequestro per sostituire il debitore e il custode per cui è stato effettuato il pignoramento o il sequestro.

Differenti rimedi sono previsti nel caso del pignoramento eccessivo.

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