La competenza nel recupero crediti
Quando si parla di recupero crediti la competenza spetta essenzialmente al Tribunale e il Giudice di Pace.
La scelta del giudice da adire è un passaggio fondamentale nell’elaborazione della strategia di recupero crediti.
Non tutti gli uffici giudiziari infatti hanno la stessa velocità nell’emissione di un decreto e soprattutto non tutti gli stessi Giudici hanno lo stesso orientamento nella concessione della provvisoria esecutorietà.
Di seguito una disamina dei principali criteri di radicamento di un’azione di recupero crediti.
I criteri che seguono valgono anche quando si tratta di richiedere un decreto ingiuntivo europeo.
Valore
Il primo criterio per ripartire la competenza tra differenti Uffici Giudiziari è il valore del credito.
Per i crediti di ammontare pari o inferiore a cinquemila euro la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è attribuita al Giudice di Pace.
Quando si tratta di crediti di importo superiore a cinquemila euro la competenza ad emettere il decreto è del Tribunale.
Per determinare la competenza bisogna sommare la sorte capitale e gli interessi maturati al momento di presentazione della domanda.
Rimangono fuori dal computo le spese legali che saranno successivamente liquidate dal giudice e non concorrono a determinare il valore della domanda.
Materia
Per alcune tipologie di crediti è competente il Tribunale a prescindere dal loro ammontare.
Rientrano in questa tipologia i crediti derivanti dal mancato pagamento del canone di locazione (indipendentemente dall’avvio di una procedura di sfratto per morosità) oppure i crediti derivanti dal rapporto di lavoro, in particolare gli stipendi non corrisposti e il TFR non pagato.
Territorio
Per l’azione di recupero crediti di norma è competente l’Ufficio Giudiziario nella cui circoscrizione si trova di debitore.
In materia di obbligazioni tuttavia ci sono dei fori alternativi ovvero quello in cui è sorta l’obbligazione oppure il domicilio del creditore quando il credito è certo liquido ed esigibile.
Nel recupero crediti condominiale invece è sempre competente l’ufficio giudiziario nella cui circoscrizione si trova il condominio.
L’UNEP
Quando si parla della fase esecutiva invece la competenza spetta all’UNEP.
UNEP è l’acronimo di ufficio notifiche esecuzioni e protesti ed è costituito presso il Tribunale o la Corte d’Appello a seconda dei casi.
Presso l’UNEP lavorano gli Ufficiali Giudiziari che sono i funzionari pubblici competenti ad effettuare i pignoramenti e ad eseguire gli sfratti.
Per l’attività di pignoramento è normalmente competente l’UNEP nella cui circoscrizione ha sede il debitore.
Nel caso di pignoramento immobiliare invece è competente l’ufficio nella cui circoscrizione è situato il bene immobile.