Contratto di Trasporto: la responsabilità solidale del mittente 

contratto di trasporto

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In base a quanto stabilito dall’art. 1678 del Codice Civile, per contratto di trasporto si intende un vincolo a carico del vettore che deve trasferire merci o persone da un luogo a un altro (partenza e destinazione).

È una forma contrattuale con cui, dietro pagamento di un prezzo da parte del mittente o viaggiatore, si implicano degli obblighi al vettore.

Questa tipologia di contratto non viene soltanto applicato per il trasporto merci, ma anche per quello aereo, ferroviario e marittimo.

Vediamo quali sono i soggetti del contratto di trasporto, la responsabilità del vettore e quella solidale del mittente.

Trasporto di persone e responsabilità del vettore

L’applicazione del contratto di trasporto che riguarda le persone è ad appannaggio degli articoli 1681 e 1682 del Codice Civile, i quali parlano della responsabilità a carico del vettore qualora questi ritardo o non adempie all’esecuzione del trasporto, oppure di eventuali danni che causa durante il viaggio ai viaggiatori, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il necessario per evitarli. In questi casi, si parla di responsabilità presunta.

Siccome tali danni hanno come causa un sinistro, potrebbe essere lo stesso viaggiatore a farli valere anche in via extracontrattuale, ma in questo caso il dolo o la colpevolezza del vettore andrebbero dimostrati.

Come alternativa, il viaggiatore potrebbe far valere la responsabilità a livello contrattuale. Agendo in questo modo, deve solamente dimostrare che esiste un nesso causale tra l’evento che ha provocato il danno e lo stesso danno.

Il vettore può difendersi? Certo, ma deve dimostrare quanto segue:

  • che il suo modo di agire aveva come scopo quello di evitare il danno in ogni modo;
  • la possibilità di provare che il danno è collegato a un caso del tutto fortuito, che era impossibile evitare o prevedere.

Contratto di trasporto e responsabilità solidale del mittente

Con l’art. 1, comma 248, della Legge di Stabilità 2015, in aggiunta ad alcune disposizioni contenute nel Decreto legislativo 286/05, si è dato vita alla riforma dell’autotrasporto introducendo la responsabilità solidale del mittente al contratto di trasporto.

Leggendo l’articolo, si evince che la differenza tra regime di responsabilità solidale del mittente nei contratti di trasporto e responsabilità solidale del mittente nei contratti di appalto consiste che la prima tipologia di responsabilità non prende spunto dal sinallagma contrattuale proprio del contratto di trasporto (stipulo ma non sono responsabile), ma da un inesatto adempimento dell’onere di verifica che si manifesta prima della stipula di un contratto di trasporto.

Quindi, se il mittente ha adempiuto alle verifiche stabilite dalla legge, non deve essere soggetto al regime di responsabilità solidale.

La giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per accertare se un contratto può essere ascritto nella casistica dei contratti di trasporto o nei contratti di appalto, con la conseguente distinzione del regime di responsabilità solidale.

Questi criteri affermano che:

  • il numero di prestazioni deve consistere in una serie di trasporti che hanno tutti come fine il raggiungimento di un unico risultato, quindi non sono carattere episodico;
  • vi deve essere una lunga durata del rapporto tra appaltatore e mittente, che deve anche essere esclusivo, sistematico e continuativo;
  • deve essere stabilita la modalità con cui viene determinato il corrispettivo e il modo in cui verrò corrisposto;
  • deve essere precisata l’esecuzione di ulteriori prestazioni, nell’ambito delle quali quella complessiva prevale su quella di trasporto. Dove il trasferimento di un bene per mezzo vettore non viene più considerato come elemento che caratterizza l’opera oggetto del contratto.

Tutti questi criteri vengono applicati dalla giurisprudenza competente, con esiti comunque variabili.

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