Credito inesigibile: cosa fare

credito inesigibile

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Le procedure di recupero crediti, siano esse extragiudiziali, pre-giudiziali, legali o giudiziarie, non sempre portano al risultato desiderato in termini di recupero crediti vantati. 

L’ordinamento giuridico italiano prevede la “messa a perdita” quando ci si trova davanti a un credito inesigibile, in questo modo è possibile ottenere il relativo beneficio di minori imposte.

Caso tipico di credito inesigibile è un credito vantato nei confornti di una S.r.l. cancellata.


Cosa dice la normativa

Per poter capire meglio come comportarsi con un credito inesigibile, è opportuno conoscere cosa dice la legge a tal proposito.

Le principali disposizioni sulla deduzione delle perdite su crediti sono contenute negli articoli 101, comma 5 e 5-bis, del Testo Unico delle Imposte sulle Società. Ecco cosa dice la normativa:

“Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3dell’art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi. In ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. 

Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. 

gli importi

Gli elementi certi e precisi di un credito inesigibile sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità. Inoltre tali elementi sussistono quando sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.

Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all’art. 27, comma 10, del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Tali elementi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”.

Elementi certi e precisi

Al di fuori dei casi in cui si applica questa regola, occorre chiarire quali sono gli elementi definiti e precisi che giustificano la deduzione delle perdite su crediti in modo lineare.

Ci sono elementi precisi e definiti in ogni caso:

  • se il debitore è soggetto a una procedura fallimentare (per bancarotta, liquidazione coatta, assemblea dei creditori, amministrazione straordinaria di una grande impresa, accordo ai sensi dell’articolo 182bis della legge fallimentare o piano ai sensi dell’articolo 67 della legge fallimentare).
  • nel caso di crediti di modesta entità (2.500/5.000 euro), decorsi i sei mesi dalla data di scadenza del pagamento del credito;
  • se è prescritto il diritto alla riscossione;

Può accadere anche nel caso in cui avviene la cancellazione dei crediti dal bilancio operata applicando i princìpi contabili.

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