Nessun effetto dispiega la nuova pronuncia della suprema corte nelle azioni di recupero crediti B2B.
Il giudice che della procedura monitoria dovrà svolgere un controllo approfondito circa l’esitenza di calusole vessatorie presenti nel contratto di cui si richiede l’adempimento in via monitoria.
In altre parole il Giudice, prima di emettere il decreto ingiuntivo, dovrà effettuare un controllo approfondito sul contratto.
In particolare il Giudice dovrà effettuare un approfondito controllo in relazione alle clausole che regolano gli interessi.
La sentenza della Sezioni Unite n. 9479 attribuiscono al Giudice del processo monitorio il potere di effettuare un controllo approfndito sulla validità delle clausole con conseguente possibilità di pronunciarsi sulle medesime clausole.
Qualora il Giudice del procedimento monitorio non effettui il controllo sulla validità delle clausole sarà il giudice dell’esecuzione a pronunciarsi sulla validità delle medesime clausole.
In sede di pignoramento il Giudice dell’esecuzione potrà sospendere la proceura esecutiva e concedere al consumatore debitore un nuovo termime per opporre il decreto ingiuntivo.
La problematica maggiore non riguarda tanto i decreti di nuova emissione, quanto quelli già emessi.
Per i decreti già emessi infatti viene di fatto annullato il principio del passaggio in giudicato con provvedimenti già consolidati (anche da anni) che si trovano ad essere rimessi in discussione.
Nella migliore delle ipotesi la sentenza in questione provocherà un notevole prolungamento delle tempistiche delle procedure di recupero crediti.
Alla luce di quanto precede tutte le società di recupero crediti operanti nel settore del recupero crediti B2C dovranno fare i conti con la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479.
Purtroppo l’intervento della cassazione non è un episodio isolato, ma si inquadra in una lunga serie di provvedimenti che stanno gravemente danneggiando il settore finanziario itliano e più in generale europeo.