Tempi e modalità del pignoramento
Il pignoramento è spesso l’unica azione che consente il recupero crediti.
Il pignoramento può effettuarsi solo in virtù di un titolo esecutivo ovvero: decreti ingiuntivi, sentenze, cambiali e assegni.
L’inizio dell’esecuzione deve essere preceduta dalla notifica dell’atto di precetto, ovvero dall’ingiunzione di adempiere entro dieci giorni la prestazione indicata nel titolo esecutivo.
L’atto di pignoramento consiste nell’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido.
Tuttavia l’atto di pignoramento si differenzia a seconda del bene da assoggettare ad espropriazione, si possono distinguere i seguenti tipi di pignoramento.
Pignoramento mobiliare
Ha ad oggetto i beni mobili ovvero tutti i beni che non sono definitivamente congiunti al suolo, si considerano pertanto beni mobili i gioielli, gli arredi, le scorte aziendali i macchinari ecc.
Il pignoramento mobiliare si perfeziona nel momento in cui l’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi.
Pignoramento immobiliare
Riguarda i beni immobili ovvero i terreni e tutti i beni congiunti stabilmente al suolo (capannoni, appartamenti, locali commerciali ecc.).
Il pignoramento si esegue mediante notificazione e successiva trascrizione di un atto nel quale si indica esattamente l’immobile che si intende sottoporre a pignoramento.
Per i privati non vale il limite indicato dalla Cassazione come limite per gli enti pubblici per poter avviare una procedura di esecuzione immobiliare.
Va segnalato che, nell’ambito del pignoramento immobiliare è possibile assoggettare alla procedura espropriativa contestualmente i mobili che arredano l’immobile.
Pignoramento degli autoveicoli.
Il pignoramento dei veicoli riguarda automobili, motocicli e veicoli industriali.
Si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano i beni che si intendono sottoporre a pignoramento.
Notificato l’atto, il debitore diviene custode del mezzo e deve consegnare entro 10 giorni i documenti relativi al veicolo all’istituto vendite giudiziario competente.
Pignoramento presso terzi.
Riguarda beni mobili di proprietà del debitore che sono in possesso di terzi.
Esempio classico di tale procedura è il pignoramento bancario in cui la banca terzo depositario delle somme riceve l’ingiunzione di custodire e non restituire le somme depositate al debitore.
Il pignoramento presso terzi si esegue notificando al terzo un atto in cui si ingiunge di custodire i beni pignorati e non consegnarli a nessuno.
Eseguito il pignoramento inizia un procedimento giudiziario che si concluderà con l’assegnazione delle somme di denaro pignorate o ricavate dalla vendita del bene sottoposto a esecuzione.