Il Giudice nel recupero crediti
Il Giudice è espressione del potere giurisdizionale, uno dei tre poteri fondamentali espressione del potere dello stato.
Nelle procedure di recupero crediti giudiziale il Giudice esercita un ruolo fondamentale in ogni fase del processo.
Nello svolgimento di un recupero crediti giudiziale possono essere coinvolti sia Giudici togati (vincitori di concorso) che Giudici non togati (giudici di pace e giudici onorari di tribunale).
E’ l’organo giurisdizionale che emette il decreto ingiuntivo, assegna le somme dopo un pignoramento presso terzi, autorizza la vendita del bene nel pignoramento immobiliare e infine decide su di un’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
Nessun ruolo esercita invece il Giudice nella procedura di recupero crediti stragiudiziale.
Emissione del decreto ingiuntivo
In primo luogo il Giudice deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti per l’emissione di un decreto ingiuntivo e la presenza dei documenti idonei all’emissione.
In caso i documenti non siano sufficienti il Giudice potrà sempre richiedere alla parte un’integrazione documentale.
Nel caso di canoni di locazione non pagati il giudice concede il decreto ingiuntivo nell’ambito della procedura di sfratto per morosità pervia verifica della sussistenza di un regolare contratto di locazione registrato.
Se il debitore presenta opposizione all’azione di recupero crediti, la controversia sarà decisa dall’autorità giudiziaria.
All’esito della notifica sarà l’autorità giudiziaria, previa verifica della regolarità della notifica e dell’assenza di opposizione al decreto a concedere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Ricordiamo che l’esecutorietà è l’autorizzazione ad effettuare il pignoramento previa notifica dell’atto di precetto.
Nella fase del pignoramento
Come abbiamo detto più volte l’esito naturale di una procedura di recupero crediti è il pignoramento.
Anche nella procedura di pignoramento il Giudice esercita un ruolo fondamentale.
In questo caso l’unico ufficio giudiziario competente è il Tribunale, in quanto il Giudice di Pace non è competente in materia di esecuzioni.
L’autorità giurisdizionale ha la funzione di assegnare le somme pignorate nel corso di una procedura di pignoramento presso terzi.
Nelle procedure esecutive che prevedono la vendita di un bene (pignoramento degli autoveicoli, mobiliare e immobiliare) è l’autorità giudiziaria a disporre la vendita, vigilare sulla sua regolarità e infine distribuire le somme ricavate.
Infine è sempre l’Autorità giudiziaria a decidere eventuali opposizioni al pignoramento proposte dal debitore esecutato.