La cessione del crediti è un’operazione economica che normalmente riguarda tre soggetti: il cedente, il cessionario e il debitore ceduto.
Normalmente il cessionario dei crediti acquista un credito o un pacchetto di crediti per procedere successivamente al recupero dei crediti acquistati.
Qualunque soggetto può rendersi acquirente di un singolo credito o di un pacchetto di crediti, senza necessità di requisiti soggettivi particolari.
La situazione cambia per l’acquisto di crediti in via professionale ovvero in maniera continuativa e ripetuta nel tempo.
I soggetti che legalmente possono acquistare crediti in maniera professionale sono solo le società di recupero crediti e gli intermediari autorizzati dalla Banca d’Italia.
Il contratto
Il contratto di cessione dei crediti, normalmente è un normale contratto di compravendita a titolo oneroso.
Per la cessione del credito non è necessario il consenso del debitore ceduto.
Peculiarità del contratto di cessione dei crediti è prevista dell’art. 1264 c.c. in forza del quale “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata.“
Il recupero
Dopo aver proceduto all’acquisto del credito e alle comunicazioni previste dalla legge, il cessionario può procedere al recupero crediti.
Il cessionario può porre in essere tutte le azioni per il recupero del credito che avrebbe potuto effettuare il creditore originario: recupero telefonico, notifica di un decreto igntiunvio, pignoramento dei beni del debitore.